Appendice A›Titolo IV
Art. 54
Estinzione dell'azione derivante dal contratto di trasporto dei bagagli
In vigore dal 31 gen 1985
Estinzione dell'azione derivante dal contratto di trasporto dei bagagli
par. 1. Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna.
par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue:
a) in caso di perdita parziale o di avaria, se:
1° la perdita o l'avaria siano state accertate precedentemente al ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto conformemente all';
2° sia stato omesso, per colpa della ferrovia, l'accertamento che avrebbe dovuto essere stato compiuto in conformità dell';
b) in caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto, se costui:
1° chieda l'accertamento conformemente all' immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro del bagaglio, e
2° fornisca la prova, inoltre, che il danno si è prodotto nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna;
c) in caso di ritardo nella riconsegna, se l'avente diritto, entro ventuno giorni, abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all', par. 3;
d) se l'avente diritto fornisca la prova che il danno sia stato causato da dolo o colpa grave imputabile, alla ferrovia.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-54