Appendice A›Titolo V
Art. 58
Regresso in caso di ritardo nella riconsegna
In vigore dal 31 gen 1985
Regresso in caso di ritardo nella riconsegna
L' è applicabile ai casi di indennità pagate per il ritardo nella riconsegna. Se tale ritardo è stato causato da più ferrovie, l'indennità è ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-58