Appendice A›Titolo V
Art. 61
Accordi relativi al regresso
In vigore dal 31 gen 1985
Accordi relativi al regresso
Le ferrovie possono derogare mediante accordi alle disposizioni sulle azioni di regresso reciproche del presente Titolo, ad eccezione del disposto di cui all', par. 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-61