Appendice B›Titolo I
Art. 4
Oggetti esclusi dal trasporto
In vigore dal 31 gen 1985
Oggetti esclusi dal trasporto
Sono esclusi dal trasporto:
a) gli oggetti il cui trasporto non è consentito, sia pure su uno solo dei territori da percorrere;
b) gli oggetti il cui trasporto è riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori da percorrere;
c) gli oggetti che per le loro dimensioni, la loro massa o il loro condizionamento, non si prestano al trasporto richiesto, a causa degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate;
d) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto conformemente al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi, salvo le deroghe previste nell', par. 2.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-4