Appendice BTitolo I

Art. 8

Disposizioni speciali per determinati trasporti

In vigore dal 31 gen 1985
Disposizioni speciali per determinati trasporti par. 1. Per il trasporto dei carri privati, sono previste disposizioni particolari nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP), Allegato II alle Regole uniformi. par. 2. Per il trasporto dei contenitori, sono previste disposizioni particolari nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo), Allegato III alle Regole uniformi. par. 3. Per il trasporto dei colli espressi, le ferrovie possono, mediante clausole tariffarie, concordare disposizioni particolari conformi al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV alle Regole uniformi. par. 4. Due o più Stati, mediante accordi, oppure due o più ferrovie, mediante disposizioni complementari o clausole tariffarie, possono concordare condizioni in deroga alle Regole uniformi per i trasporti concernenti: a) le spedizioni con documento di trasporto negoziabile; b) le spedizioni la cui riconsegna è ammessa solo contro la restituzione del duplicato della lettera di vettura; c) le spedizioni di giornali; d) le spedizioni destinate alle fiere o esposizioni; e) le spedizioni di attrezzi di carico e di mezzi di protezione contro il calore ed il freddo per le merci trasportate; f) le spedizioni effettuate, su tutto o parte del percorso, con lettera di vettura che non serva come documento di tassazione e di fatturazione; g) le spedizioni effettuate mediante l'utilizzazione della trasmissione automatica dei dati.
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