Appendice BTitolo II

Art. 12

Lettera di vettura

In vigore dal 31 gen 1985
Lettera di vettura par. 1. Il mittente deve presentare una lettera di vettura debitamente compilata. Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura. Una sola lettera di vettura può riguardare soltanto il carico di un solo carro. Le disposizioni complementari possono derogare a dette regole. par. 2. Le ferrovie fissano, per la piccola e per la grande velocità, il modello uniforme di lettera di vettura, che deve contenere un duplicato per il mittente. La scelta della lettera di vettura da parte del mittente sta ad indicare se la merce deve essere trasportata a piccola o a grande velocità. La richiesta della grande velocità per una parte del percorso e della piccola velocità per l'altra parte non è ammessa, salvo accordo fra tutte le ferrovie interessate. Per determinati traffici, particolarmente tra paesi limitrofi, le ferrovie possono prescrivere, nelle tariffe, l'impiego di una lettera di vettura di modello semplificato. par. 3. La lettera di vettura deve essere stampata in due od eventualmente in tre lingue, delle quali una almeno deve essere scelta tra le lingue di lavoro dell'Organizzazione. Le tariffe internazionali possono stabilire la lingua nella quale devono essere redatte le indicazioni che il mittente deve riportare sulla lettera di vettura. In mancanza, esse devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato di partenza e una traduzione in una delle lingue di lavoro dell'Organizzazione deve esservi allegata, a meno che le indicazioni non siano redatte in una di dette lingue. Le indicazioni apposte dal mittente sulla lettera di vettura devono essere redatte in caratteri latini, salvo le deroghe previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe internazionali.
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