ConvenzioneTitolo III

Art. 12

Competenze

In vigore dal 31 gen 1985
Competenze par. 1. I litigi sorti fra gli Stati membri, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonché i litigi tra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e immunità possono, su richiesta di una delle parti, essere sottoposti al giudizio di un tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale. par. 2. I litigi: a) fra imprese di trasporto; b) fra imprese di trasporto e utenti; c) fra utenti, derivanti dall'applicazione delle Regole uniformi CIV e dalle Regole uniformi CIM, se non sono definiti in via amichevole o sottoposti alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo tra le parti interessate, essere sottoposti a un tribunale arbitrale. Gli articoli da 13 a 16 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale. par. 3. Ogni Stato può, al momento della firma della Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte le disposizioni del par. 1 e del par. 2. par. 4. Ogni Stato che abbia avanzato una riserva in applicazione del par. 3 può rinunziarvi in ogni momento, informandone il Governo depositario. La rinunzia della riserva produce i suoi effetti il mese successivo alla data in cui il Governo depositario ne dà conoscenza agli Stati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-12

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