ConvenzioneTitolo III

Art. 13

Compromesso - Cancelleria

In vigore dal 31 gen 1985
Compromesso - Cancelleria Le parti concludono un compromesso che specifica in particolare: a) l'oggetto della controversia; b) la composizione del tribunale ed i termini convenuti per la nomina dell'arbitro o degli arbitri; c) il luogo convenuto come sede del tribunale. Il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale, il quale assume le funzioni di cancelleria.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-13

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