Convenzione›Titolo III
Art. 15
Procedura - Spese
In vigore dal 31 gen 1985
Procedura - Spese
par. 1. Il tribunale arbitrale decide sulla procedura da adottare, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni:
a) istruisce e giudica le cause sulla base degli elementi forniti dalle parti, senza essere vincolato, quando è chiamato a giudicare secondo la legge, dalle interpretazioni delle parti stesse;
b) non può accordare di più o cosa diversa di quanto richiesto nelle conclusioni dell'attore, nè di meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto;
c) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, è redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti a cura dell'Ufficio centrale;
d) salvo contraria disposizione del diritto imperativo del luogo dove risiede il tribunale arbitrale, e salvo contrario accordo delle parti, la sentenza arbitrale è definitiva.
par. 2. Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal direttore generale dell'Ufficio centrale.
La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali e decide della loro ripartizione tra le parti, nonché di quella degli onorari degli arbitri.
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