Convenzione›Titolo III
Art. 13
13 / 165Compromesso - Cancelleria
In vigore dal 31 gen 1985
Compromesso - Cancelleria
Le parti concludono un compromesso che specifica in particolare:
a) l'oggetto della controversia;
b) la composizione del tribunale ed i termini convenuti per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
c) il luogo convenuto come sede del tribunale.
Il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale, il quale assume le funzioni di cancelleria.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-13