Appendice B›Titolo II
Art. 13
Tenore della lettera di vettura
In vigore dal 31 gen 1985
Tenore della lettera di vettura
par. 1. La lettera di vettura deve obbligatoriamente recare:
a) la designazione della stazione destinataria;
b) il nome e l'indirizzo del destinatario; come destinatario deve essere indicato una sola persona fisica o altro soggetto di diritto;
c) la designazione della merce;
d) la massa o, in mancanza, una indicazione analoga conforme alle prescrizioni in vigore alla stazione di partenza;
e) il numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio, per le spedizioni in piccole partite e per i carri completi costituiti da uno o più componenti del carico spediti in traffico ferroviario-marittimo e che debbono essere trasbordati;
f) il numero del carro e, inoltre, per i carri privati, la tara, per le merci il cui carico incombe al mittente;
g) l'enumerazione dettagliata dei documenti che sono richiesti dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative, allegati alla lettera di vettura o menzionati e da tenersi a disposizione della ferrovia in una stazione designata o in un ufficio doganale o in un ufficio di qualsivoglia altra autorità;
h) il nome e l'indirizzo del mittente; una sola persona fisica o altro soggetto di diritto deve essere indicato come mittente; se le prescrizioni in vigore nella stazione mittente lo esigano, il mittente deve aggiungere al proprio nome e indirizzo la sua firma manoscritta, stampata o apposta mediante un timbro.
Le prescrizioni in vigore nella stazione mittente determinano, per tutto il percorso, le nozioni di "carro completo" e "spedizione in piccole partite".
par. 2. La lettera di vettura deve, se del caso, contenere tutte le altre indicazioni previste dalle Regole uniformi. Essa non può contenere altre indicazioni salvo che siano prescritte o ammesse dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato, dalle disposizioni complementari o dalle tariffe, e non siano contrarie alle Regole uniformi.
par. 3. Tuttavia, il mittente può inserire nell'apposito spazio della lettera di vettura riservato a tale scopo, ma a titolo di informazione per il destinatario, delle indicazioni che si riferiscono alla spedizione, senza che ne derivino obblighi o responsabilità per la ferrovia.
par. 4. È vietato sostituire la lettera di vettura con altri documenti o unirvi documenti diversi da quelli che sono prescritti o ammessi dalle Regole uniformi, dalle disposizioni complementari o dalle tariffe.
Storico versioni
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