Appendice B›Titolo II
Art. 16
Interesse alla riconsegna
In vigore dal 31 gen 1985
Interesse alla riconsegna
par. 1. Ogni spedizione può formare oggetto di una dichiarazione di interesse alla riconsegna. Il suo importo deve essere iscritto in cifre sulla lettera di vettura ed indicato nella valuta del paese di partenza, in altra valuta stabilita nelle tariffe o in unità di conto.
par. 2. La tassa di interesse alla riconsegna è calcolata, per tutto il percorso interessato, secondo le tariffe della ferrovia di partenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-16