Appendice B›Titolo I
Art. 7
Unità di conto - Corso di conversione o di accettazione delle valute
In vigore dal 31 gen 1985
Unità di conto - Corso di conversione o di accettazione delle valute
par. 1. L'unità di conto prevista dalle Regole uniformi è il Diritto speciale di prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale.
Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni.
par. 2. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da tale Stato.
Tale calcolo deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il più vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1.
par. 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui legislazione non permette l'applicazione dei par. 1 o 2, l'unità di conto prevista dalle Regole uniformi è considerata uguale a tre franchioro.
Il franco-oro è definito da 10/31 di grammo d'oro al titolo di 0,900.
La conversione del franco-oro deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il più vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1.
par. 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione e ogni volta che si produce un mutamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della propria valuta nazionale in rapporto all'unità di conto, comunicano all'Ufficio centrale il loro metodo di calcolo conformemente al par. 2 oppure i risultati della conversione conformemente al par. 3.
L'Ufficio centrale notifica queste informazioni agli Stati.
par. 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali:
a) effettua la conversione delle somme espresse in unità monetarie straniere, pagabili in valuta nazionale (corso di conversione);
b) accetta in pagamento valute estere (corso di accettazione).
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