Appendice BTitolo I

Art. 6

Tariffe - Accordi particolari

In vigore dal 31 gen 1985
Tariffe - Accordi particolari par. 1. Le tasse di porto e le tasse accessorie sono calcolate conformemente alle tariffe legalmente in vigore e debitamente pubblicate in ciascuno Stato, valevoli al momento della conclusione del contratto di trasporto, anche se le tasse di porto sono calcolate separatamente su diverse sezioni del percorso. par. 2. Le tariffe devono contenere tutte le condizioni speciali applicabili al trasporto, in particolare gli elementi necessari al calcolo delle tasse di porto e delle tasse accessorie e, se del caso, le condizioni di conversione monetaria. Le condizioni delle tariffe possono derogare alle Regole uniformi soltanto se queste lo prevedano espressamente. par. 3. Le tariffe devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni. par. 4. Le ferrovie possono concludere accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, nella misura in cui condizioni equiparabili siano praticate nei confronti degli utenti che si trovino in situazioni equiparabili. Riduzioni di prezzo od altre agevolazioni possono essere accordate per il servizio della ferrovia, per il servizio delle pubbliche amministrazioni o per enti di beneficenza. La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtù del primo e del secondo alinea non è obbligatoria. par. 5. Le tariffe internazionali possono essere dichiarate obbligatoriamente applicabili nel traffico internazionale, con l'esclusione delle tariffe interne. L'applicazione di una tariffa internazionale può essere subordinata alla sua espressa richiesta nella lettera di vettura. par. 6. Le tariffe e le modificazioni delle tariffe sono considerate validamente pubblicate nel momento in cui la ferrovia le mette dettagliatamente a disposizione degli utenti. La pubblicazione delle tariffe internazionali è obbligatoria soltanto negli Stati in cui le ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di destinazione. par. 7. Gli aumenti di prezzo delle tariffe internazionali e le altre disposizioni aventi l'effetto di aggravare le condizioni di trasporto previste da queste tariffe entrano in vigore solo quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo nei seguenti casi: a) se una tariffa internazionale prevede l'estensione di una tariffa interna al percorso totale, si applicano i termini di pubblicazione di detta tariffa interna; b) se le maggiorazioni dei prezzi di una tariffa internazionale derivano da un aumento generale dei prezzi delle tariffe interne di una ferrovia partecipante, esse entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione purchè l'adattamento dei prezzi della tariffa internazionale che causa tale aumento sia stato annunciato almeno quindici giorni prima; detto annuncio non può precedere, tuttavia, la data di pubblicazione dell'aumento dei prezzi delle tariffe interne in parola; c) se le tasse di porto e le tasse accessorie previste nelle tariffe internazionali devono essere modificate per tener conto delle fluttuazioni dei cambi o se devono essere rettificati degli errori manifesti, tali modificazioni e rettifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. par. 8. Negli Stati in cui non esiste l'obbligo di pubblicare alcune tariffe, nè di applicarle a tutti gli utenti alle stesse condizioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano nella misura in cui esse comportino tale obbligo. par. 9. La ferrovia non può riscuotere oltre alle tasse di porto e alle tasse accessorie previste dalle tariffe, alcuna somma all'infuori delle spese da essa sostenute. Dette spese devono essere debitamente esposte e calcolate a parte sulla lettera di vettura, con ogni giustificazione utile. Quando queste giustificazioni siano state fornite mediante documenti allegati alla lettera di vettura e se il pagamento delle spese in questione incombe al mittente, detti documenti non sono rilasciati al destinatario insieme alla lettera di vettura, ma sono riconsegnati al mittente con il conto delle spese menzionate all', par. 7.
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