Appendice A
Art. 41
Autovetture accompagnate
In vigore dal 31 gen 1985
Autovetture accompagnate
par. 1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella riconsegna di una autovettura accompagnata; la ferrovia deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità il cui ammontare non può superare il prezzo di trasporto del veicolo.
par. 2. Se l'avente diritto rinunzia al trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia, viene rimborsato il prezzo di trasporto del veicolo e dei viaggiatori all'avente diritto. Inoltre, questi può reclamare, allorchè provi che un danno è derivato da detto ritardo, un'indennità il cui ammontare non può superare il prezzo di trasporto del veicolo.
par. 3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennità da corrispondere all'avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non può superare le 4000 unità di conto. Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo.
par. 4. Per ciò che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia non è responsabile che del danno causato da sua colpa.
L'indennità totale da corrispondere non può superare le 700 unità di conto. Per ciò che concerne gli oggetti lasciati sul veicolo, la ferrovia non è responsabile.
par. 5. Le altre disposizioni concernenti la responsabilità per i bagagli sono ugualmente applicabili al trasporto delle autovetture accompagnate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-41