Appendice A

Art. 42

Indennità in caso di dolo o colpa grave

In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di dolo o colpa grave Quando il danno risulta da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, non si applicano le disposizioni di cui agli e da 38 a 41 delle Regole uniformi, o quelle previste dal diritto nazionale, che limitano le indennità ad un ammontare determinato. In caso di colpa grave, tuttavia, l'indennità per la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna dei bagagli è limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli da 38 a 41.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo