Appendice A
Art. 39
Indennità in caso di avaria
In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di avaria
par. 1. In caso di avaria dei bagagli, la ferrovia deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, una indennità equivalente al deprezzamento dei bagagli.
par. 2. L'indennità non può superare:
a) se la totalità dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
b) se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-39