Appendice A
Art. 34
Responsabilità collettiva delle ferrovie
In vigore dal 31 gen 1985
Responsabilità collettiva delle ferrovie
par. 1. La ferrovia che ha accettato bagagli al trasporto, rilasciando uno scontrino, è responsabile dell'esecuzione del trasporto per tutto il percorso fino alla riconsegna.
par. 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il solo fatto della presa in consegna del bagaglio, partecipa al contratto di trasporto ed assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dell', par. 3, riguardanti la ferrovia di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-34