Appendice A›Titolo III
Art. 31
Limitazione del risarcimento dei danni in caso di perdita o avaria di oggetti
In vigore dal 31 gen 1985
Limitazione del risarcimento dei danni in caso di perdita o avaria di oggetti
Nel caso in cui la ferrovia è responsabile ai sensi dell', par. 1, 2° alinea, è tenuta al risarcimento del danno fino a concorrenza di 700 unità di conto per ogni viaggiatore.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-31