Appendice ATitolo III

Art. 31

Limitazione del risarcimento dei danni in caso di perdita o avaria di oggetti

In vigore dal 31 gen 1985
Limitazione del risarcimento dei danni in caso di perdita o avaria di oggetti Nel caso in cui la ferrovia è responsabile ai sensi dell', par. 1, 2° alinea, è tenuta al risarcimento del danno fino a concorrenza di 700 unità di conto per ogni viaggiatore.
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