Appendice A›Titolo III
Art. 32
Divieto di limitare la responsabilità
In vigore dal 31 gen 1985
Divieto di limitare la responsabilità
Sono nulle di pieno diritto le disposizioni tariffarie e quelle contenute negli accordi particolari conclusi tra la ferrovia e il viaggiatore tendenti ad esonerare preventivamente, in tutto o in parte, la ferrovia dalla sua responsabilità in caso di morte o ferimento del viaggiatore, o che hanno per effetto l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dagli , par. 2 e 31.
Tuttavia, tale nullità non comporta quella del contratto di trasporto.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-32