Appendice A
Art. 44
57 / 165Responsabilità in caso di incidenti nucleari
In vigore dal 31 gen 1985
Responsabilità in caso di incidenti nucleari
La ferrovia è esonerata dalla responsabilità che le incombe in virtù delle Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in applicazione delle leggi e regolamenti in vigore in uno Stato regolanti la responsabilità in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che è a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-44