Appendice B›Titolo IV
Art. 50
Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti
In vigore dal 31 gen 1985
Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti
La ferrovia risponde degli agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto.
Tuttavia, se a richiesta di un interessato detti agenti e altre persone compilano lettere di vettura, fanno traduzioni o compiono altre prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto della persona alla quale rendono queste prestazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-50