Appendice BTitolo IV

Art. 50

Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti

In vigore dal 31 gen 1985
Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti La ferrovia risponde degli agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto. Tuttavia, se a richiesta di un interessato detti agenti e altre persone compilano lettere di vettura, fanno traduzioni o compiono altre prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto della persona alla quale rendono queste prestazioni.
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