Appendice BTitolo V

Art. 52

Accertamento della perdita parziale o dell'avaria

In vigore dal 31 gen 1985
Accertamento della perdita parziale o dell'avaria par. 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio, e, se possibile, in presenza dell'avente diritto, alla redazione di un processo verbale, per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, possibilmente, l'entità del danno, la sua causa ed il momento in cui si è prodotto. Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. par. 2. L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del processo verbale, può domandare che lo stato e la massa della merce, nonché le cause e l'ammontare del danno siano accertati da un perito nominato dalle parti o dall'autorità giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui ha luogo l'accertamento.
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