Appendice B›Titolo V
Art. 56
Competenza
In vigore dal 31 gen 1985
Competenza
Le azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato dal quale dipende la ferrovia da citare, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.
Quando un'impresa esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti è considerata come una ferrovia a sè agli effetti dell'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-56