Appendice BTitolo VI

Art. 60

Regresso in caso di perdita o d'avaria

In vigore dal 31 gen 1985
Regresso in caso di perdita o d'avaria par. 1. La ferrovia che ha pagato un'indennità per perdita totale o parziale o per avaria in virtù delle Regole uniformi ha un diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti: a) la ferrovia che ha causato il danno ne è la sola responsabile; b) se il danno è stato causato da più ferrovie, ciascuna risponde del danno che ha causato; se la distinzione non è possibile, la indennità viene ripartita fra esse conformemente alla lettera c), c) se non può essere provato che il danno è stato causato da una o più ferrovie, l'indennità è ripartita fra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si è prodotto sulle loro linee; la ripartizione è fatta in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe. par. 2. Nel caso di insolvibilità di una delle ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata è ripartita fra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe.
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