Appendice B›Titolo VII
Art. 65
Deroghe temporanee
In vigore dal 31 gen 1985
Deroghe temporanee
par. 1. Se la situazione economica e finanziaria di uno Stato è di natura tale da provocare gravi difficoltà per l'applicazione del Titolo VI. ogni Stato può derogare agli decidendo, per determinati traffici, che:
a) Le spedizioni in partenza da tale Stato siano affrancate
1° sino alle sue frontiere, o
2° almeno sino alle sue frontiere;
b) le spedizioni a destinazione di tale Stato siano affrancate in partenza:
1° almeno fino alle sue frontiere, in quanto lo Stato di
partenza non imponga la restrizione prevista sub a) 1°, o
2° tutt'al più fino alle sue frontiere;
c) le spedizioni in provenienza o a destinazione di questo Stato non possono essere gravate di alcun assegno e che non siano ammesse spese anticipate, o che gli assegni e le spese anticipate siano ammessi soltanto in certi limiti;
d) il mittente non possa modificare il contratto di trasporto per quanto concerne il paese destinatario, l'affrancazione e l'assegno.
par. 2. Alle medesime condizioni gli Stati possono autorizzare le ferrovie a derogare agli decidendo, per i loro traffici reciproci, che:
a) le disposizioni concernenti il pagamento delle spese siano particolarmente fissate dopo accordi tra le ferrovie interessate; tuttavia queste non possono definire modalità non previste all';
b) alcuni ordini ulteriori non siano ammessi.
par. 3. I provvedimenti adottati in conformità dei par. 1 e 2 sono comunicati all'Ufficio centrale.
I provvedimenti indicati nel par. 1 entrano in vigore al più presto allo scadere del termine di otto giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale l'Ufficio centrale ha notificato tali provvedimenti agli altri Stati.
I provvedimenti indicati nel par. 2 entrano in vigore al più presto allo scadere del termine di due giorni a decorrere dalla data della loro pubblicazione negli Stati interessati.
par. 4. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.
Storico versioni
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