Art. 2
In vigore dal 31 gen 1985
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-rd-2