Appendice B›Titolo VI
Art. 62
Procedura di regresso
In vigore dal 31 gen 1985
Procedura di regresso
par. 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle azioni di regresso previste agli non può essere contestata dalla ferrovia contro la quale l'azione di regresso è esercitata, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e se quest'ultima ferrovia, debitamente citata, fu posta in grado di intervenire nel giudizio. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini assegnati per la notificazione della citazione e per l'intervento.
par. 2. La ferrovia che esercita il suo regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, sotto pena di perdere il suo diritto di regresso contro le ferrovie non citate.
par. 3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.
par. 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore.
par. 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-62