Appendice B›Titolo IV
Art. 44
143 / 165Indennità in caso di dolo o colpa grave
In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di dolo o colpa grave
Allorchè la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa oppure la non esecuzione o l'esecuzione irregolare di prestazioni accessorie della ferrovia previste dalle Regole uniformi siano state causate da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve indennizzare completamente l'avente diritto per il danno provato.
In caso di colpa grave, l'indennità è tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti dagli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-44