Accordo
Art. 18
Competenza del comitato esecutivo
In vigore dal 29 gen 1985
Competenza del comitato esecutivo
1) Il comitato esecutivo è responsabile davanti al consiglio ed agisce in conformità delle sue direttive generali.
2) Il consiglio può a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
a) voto del bilancio amministrativo e fissazione della quota, a norma dell';
b) sospensione del diritto di voto di un membro, a norma dell' o dell';
c) decisione arbitrale delle controversie, a norma dell';
d) fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell';
e) decisione in merito all'esclusione di un membro dell'Organizzazione, a norma dell';
f) decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell';
g) raccomandazione di un emendamento ai membri, a norma dell'.
3) Il consiglio può in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-18