Accordo
Art. 62
Adesione
In vigore dal 29 gen 1985
Adesione
1) Il governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o membro di una delle istituzioni specializzate può, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal consiglio.
2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
L'adesione ha effetto a decorrere dalle data del deposito dello strumento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-62