Accordo

Art. 64

Applicazione a territori designati

In vigore dal 29 gen 1985
Applicazione a territori designati 1) Ogni governo ha facoltà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o talaltro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima. 2) Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall', o intenda autorizzare tale o tali oltre di questi territori a far parte di un gruppo membro costituito a norma dell' o dell', può farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso. 3) Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo può, in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non è più applicabile ad un determinato territorio, da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica. 4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1 diviene indipendente, il governo del nuovo Stato può, entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il consiglio ha facoltà di accordare una proroga del termine prescritto per l'esecuzione della notifica.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-64

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