Accordo
Art. 7
Partecipazione successiva in gruppo
In vigore dal 29 gen 1985
Partecipazione successiva in gruppo
Due o più membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il consiglio accorda l'autorizzazione dopo avere preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1 dell'. Dal momento in cui il consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-7