Accordo
Art. 11
Elezione del presidente e dei vicepresidenti del consiglio
In vigore dal 29 gen 1985
Elezione del presidente e dei vicepresidenti del consiglio
1) Il consiglio elegge per ogni annata caffearia un presidente, nonché un primo, un secondo e un terzo vicepresidente.
2) Come regola generale, il presidente e il primo vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra quelli dei membri importatori, e il secondo e terzo vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. La ripartizione si alterna dell'una all'altra annata caffearia.
3) Nè il presidente nè il vicepresidente che funge da presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese membro.
Storico versioni
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