Accordo

Art. 14

Procedura di votazione del consiglio

In vigore dal 29 gen 1985
Procedura di votazione del consiglio 1) Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre differentemente dei voti ad esso conferito per procura, conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo. 2) Ogni membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, e ogni membro importatore può autorizzare qualsiasi altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o più sedute del consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 8 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-14

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