Accordo

Art. 17

Elezione del comitato esecutivo

In vigore dal 29 gen 1985
Elezione del comitato esecutivo 1) I membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i membri esportatori del comitato esecutivo, e i membri importatori dell'Organizzazione i membri importatori del comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle due categorie si effettuano secondo le disposizioni che seguono. 2) Ciascun membro vota per un solo candidato assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'. Esso può assegnare a un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente al disposto del paragrafo 2 dell'. 3) Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia, nessun candidato è considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti. 4) Qualora al primo scrutinio risultino eletti, in conformità del disposto del paragrafo 3 del presente articolo, meno di otto candidati, si procede a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio, il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unità, e ciò fino a quando risultino eletti gli otto candidati. 5) Un membro che non ha votato per uno dei membri eletti conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, salvo per il disposto dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo. 6) Si considera che ad un membro eletto vanno i voti da esso ricevuti all'atto della sua elezione, più i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun membro eletto. 7) Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un membro eletto sia maggiore di 499, i membri che hanno votato per il membro eletto in questione, o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinché uno o più di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun membro eletto non superino il numero limite di 499.
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