Accordo

Art. 22

Collaborazione con altre organizzazioni

In vigore dal 29 gen 1985
Collaborazione con altre organizzazioni Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, come pure con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziarlo che il consiglio riterrà opportune per conseguire gli obiettivi dell'Accordo. Il consiglio può invitare le suddette organizzazioni o qualsiasi altra organizzazione che si occupi di problemi caffeari, ad inviare osservatori alle proprie riunioni.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-22

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