Accordo

Art. 19

Procedura di votazione del comitato esecutivo

In vigore dal 29 gen 1985
Procedura di votazione del comitato esecutivo 1) Ciascun membro del comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'. Il voto per procura non è ammesso. Nessun membro del comitato esecutivo è autorizzato a frazionare i suoi voti. 2) Le decisioni del comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del consiglio.
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