Accordo
Art. 19
19 / 71Procedura di votazione del comitato esecutivo
In vigore dal 29 gen 1985
Procedura di votazione del comitato esecutivo
1) Ciascun membro del comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'. Il voto per procura non è ammesso. Nessun membro del comitato esecutivo è autorizzato a frazionare i suoi voti.
2) Le decisioni del comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-19