Accordo

Art. 20

Numero legale alle riunioni del consiglio e del comitato

In vigore dal 29 gen 1985
Numero legale alle riunioni del consiglio e del comitato 1) Il numero legale richiesto per le riunioni del consiglio è costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti. Se non si raggiunge il numero legale all'ora fissata per l'inizio di una seduta del consiglio, il presidente di esso può decidere di ritardare l'apertura della seduta di almeno tre ore. Qualora non sia ancora raggiunto il numero legale all'ora prevista per la nuova riunione, il presidente può di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta. La medesima procedura può essere ripetuta fino al raggiungimento del numero legale al momento fissato per l'inizio della seduta. I membri rappresentati per procura a norma del paragrafo 2 dell' sono considerati presenti. 2) Il numero legale richiesto per le riunioni del comitato esecutivo è costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti.
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