Accordo

Art. 16

Composizione del comitato esecutivo

In vigore dal 29 gen 1985
Composizione del comitato esecutivo 1) Il comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'. Essi sono rieleggibili. 2) Ciascun membro del comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desidera, uno o più rappresentanti supplenti. Ciascun membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri. 3) Il Presidente il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal consiglio e sono rielegibili. Il presidente e il vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto presidente, o un vicepresidente esercita le funzioni di presidente, il diritto di voto è esercitato dal loro supplente. Di norma il presidente e il vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di membri per ogni annata caffearia. 4) Il comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, ma può riunirsi altrove.
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