Accordo

Art. 68

Durata, a cadenza o risoluzione

In vigore dal 29 gen 1985
Durata, a cadenza o risoluzione 1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni, sino al 30 settembre 1989, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o risolto in forza del paragrafo 3. 2) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1987 il consiglio da facoltà, con decisione adottata a maggioranza del 58% dei membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituirà oggetto di nuovi negoziati o sarà prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente o un territorio che è membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data. 3) Il consiglio deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dai voti, ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il consiglio delibera. 4) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il consiglio continuerà a funzionare finché è necessario per liquidare l'organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.
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