Accordo

Art. 70

Disposizioni supplementari e transitorie

In vigore dal 29 gen 1985
Disposizioni supplementari e transitorie 1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, così come è stato prorogato. 2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè: a) tutte le misure adottate in virtù del prorogato Accordo internazionale del 1876, che siano in vigore al 30 settembre 1983 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo; b) tutte le decisioni che il consiglio dovrà adottare nel corso dell'annata caffearia 1982-1983, per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1983-1984, verranno prese nel corso della annata caffearia 1982-1983; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.
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