Art. 3

In vigore dal 29 gen 1985
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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