Art. 4

In vigore dal 29 gen 1985
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-rd-4

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