Accordo
Art. 70
70 / 71Disposizioni supplementari e transitorie
In vigore dal 29 gen 1985
Disposizioni supplementari e transitorie
1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, così come è stato prorogato.
2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè:
a) tutte le misure adottate in virtù del prorogato Accordo internazionale del 1876, che siano in vigore al 30 settembre 1983 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
b) tutte le decisioni che il consiglio dovrà adottare nel corso dell'annata caffearia 1982-1983, per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1983-1984, verranno prese nel corso della annata caffearia 1982-1983; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-70