Accordo
Art. 65
Recesso volontario
In vigore dal 29 gen 1985
Recesso volontario
Ogni parte contraente può in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-65