Accordo

Art. 60

Ratifica, accettazione approvazione

In vigore dal 29 gen 1985
Ratifica, accettazione approvazione 1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2) Fatti salvi i casi previsti all', gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 30 settembre 1983 il consiglio ha tuttavia facoltà di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-60

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo