Accordo
Art. 60
60 / 71Ratifica, accettazione approvazione
In vigore dal 29 gen 1985
Ratifica, accettazione approvazione
1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
2) Fatti salvi i casi previsti all', gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 30 settembre 1983 il consiglio ha tuttavia facoltà di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-60