Art. 18 · Competenza del comitato esecutivo
Accordo

Art. 18

18 / 71

Competenza del comitato esecutivo

In vigore dal 29 gen 1985
Competenza del comitato esecutivo 1) Il comitato esecutivo è responsabile davanti al consiglio ed agisce in conformità delle sue direttive generali. 2) Il consiglio può a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti: a) voto del bilancio amministrativo e fissazione della quota, a norma dell'; b) sospensione del diritto di voto di un membro, a norma dell' o dell'; c) decisione arbitrale delle controversie, a norma dell'; d) fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'; e) decisione in merito all'esclusione di un membro dell'Organizzazione, a norma dell'; f) decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'; g) raccomandazione di un emendamento ai membri, a norma dell'. 3) Il consiglio può in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al comitato.
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